Tar Lazio su concorso dirigenti Entrate: silenzio illegittimo, ora il concorso
Pubblicato il 18 agosto 2018
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Il Tar del Lazio, con sentenza n. 8990 del 16 agosto 2018, ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate all’apposita istanza con cui era stata diffidata da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) a bandire il concorso pubblico, per soli esami, a 403 dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015.
I giudici laziali si sono definitivamente pronunciati sull’annosa vicenda che aveva visto, nel 2014, l’Agenzia bandire un concorso per 403 dirigenti, concorso che, tuttavia, era stato annullato dallo stesso Tar del Lazio con una decisione del 2016.
Nelle more, era stato anche emanato l’art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78/2015, che al fine di risolvere l’intoppo conseguente al diniego della Consulta a dirigenti “incaricati” senza concorso, aveva autorizzato le Entrate ad annullare le procedure per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti per soli esami.
L’Agenzia aveva fatto applicazione di questa norma procedendo all’annullamento della procedura concorsuale in corso per l’assunzione di 403 dirigenti, auto vincolandosi, però, in forza della normativa sopra richiamata, all’espletamento della nuova procedura concorsuale.
Per questo, il Tar del Lazio ha ritenuto che sussistesse l’invocato obbligo di provvedere a quest’ultima nuova procedura, in quanto “sorto in base al combinato disposto della previsione normativa sopra menzionata e dell’autovincolo, assunto dalla stessa Agenzia nel momento in cui ha ritenuto di voler fare applicazione della facoltà concessale dal Legislatore”.
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