Superiore interesse del minore sempre preminente

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In funzione dell'interesse del minore, se necessario, l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, può subire temporanee e proporzionate limitazioni.

E' sulla scorta di tali affermazioni che la Corte di cassazione, con sentenza n. 19694 del 18 settembre 2014, ha confermato la statuizione con sui i giudici di merito avevano respinto le istanze di una madre inglese che chiedeva di potersi trasferire con il figlio minore, nato in Italia da una relazione con un uomo italiano, nel suo paese di origine. Il minore era stato affidato congiuntamente ai due genitori.

Secondo la Corte, la compressione del diritto della madre all'allontanamento dall'Italia si rivelava legittimamente dipesa dalla valorizzazione del preminente interesse del figlio all'evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica.

Nel testo del provvedimento era stato, inoltre, evidenziato che la distanza che si sarebbe venuta a determinare tra il padre e il figlio avrebbe impedito un contatto costante tra i due.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Skype non può sostituire il rapporto con il papà - Maciocchi

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