Superbonus, l’indennizzo assicurativo non è ostativo
Pubblicato il 21 settembre 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Chiarito dall’Amministrazione finanziaria come devono essere considerati gli indennizzi assicurativi in caso di danni su immobili, ai fini della loro ammissione al Superbonus e alle altre detrazioni edilizie riguardanti la casa.
Le precisazioni arrivano con due risposte ad interpello, le nn. 458 e 459 del 20 settembre 2022, con le quali vengono confermate le considerazioni già rese dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28 del 25 luglio 2022.
Il principio comune ribadito è che la somma ricevuta a titolo di indennizzo da una compagnia assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione, non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e, pertanto, queste possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’istante.
Ciò vuol dire che tali somme, a titolo di risarcimento danni, non interferiscono con i calcoli che si effettuano per beneficiare delle diverse detrazioni edilizie, non precludendo, così, l’accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus casa.
Danni causati dall’incendio, indennizzi assicurativi detraibili
Nella risposta n. 458/2022, viene analizzato l’interpello di un condominio, oggetto nel 2021 di un incendio che ha danneggiato l'ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde, che grazie ad una polizza assicurativa stipulata contro il danno incendi ha ricevuto dalla compagnia di assicurazione degli indennizzi, in virtù dei quali sono stati avviati i lavori di rifacimento del tetto che sarà ricostruito con tecniche nuove che ne comporteranno anche un miglioramento antisismico.
Il contratto di assicurazione, nello specifico, stabilisce che oggetto della copertura, con riferimento all’incendio, è il risarcimento del danno e non il rimborso delle spese sostenute per ripristinare l’immobile.
Per tale ragione, l’istante chiedeva se le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientrino tra quelle ammesse al cosiddetto Superbonus di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione.
Per rispondere affermativamente al quesito sollevato, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 28/E del 2022, che ha precisato che: "l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente".
Spese per manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, sì ai bonus casa
Nella risposta n. 459/2022 l’Agenzia analizza un caso moto simile al precedente, dove unica differenza è rappresentata dal fatto che gli indennizzi ottenuti dalla compagnia di assicurazione, a seguito di un evento atmosferico calamitoso, sono stati impiegati per degli gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Anche in questo caso l’istante, proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se per le spese sostenute nel 2021 per i suddetti interventi potesse beneficiare delle detrazioni previste rispettivamente dall'articolo 16-bis del Tuir e dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge n. 296 del 2006.
L’istante ritiene di poter beneficiare delle citate agevolazioni fiscali (Ecobonus e bonus ristrutturazione), in quanto, in base all'accordo transattivo, la somma riconosciuta dalla compagnia assicurativa risulta libera da vincoli, essendo stata erogata a prescindere dagli interventi eseguiti sull'immobile; la contribuente avrebbe, infatti, potuto impiegare l'importo ottenuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo anche per altre finalità.
L’Agenzia ribadisce, sulla scia della citata circolare n. 28/2022, che la detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Con riferimento al caso di specie, infatti, dato che l’istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, si ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico della contribuente stessa.
Pertanto, essendo le somme ricevute dalla compagnia assicurativa erogate successivamente agli interventi di riparazione eseguiti dall’istante e, quindi, indipendenti da tali lavori svolti, queste devono essere considerate libere da qualunque vincolo ostativo e non incidenti sulle spese che è possibile portare in detrazione.
Ne deriva che dalle spese sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati, che si considerano interamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, non deve essere sottratto l’importo dell’indennizzo e la detrazione spetta interamente, nei limiti massimi di spesa detraibili previsti a seconda della tipologia di intervento effettuato.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: