Superbonus in zone terremotate. Quando si applica la proroga al 2025
Pubblicato il 16 febbraio 2022
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Una sorta di vademecum sull’applicabilità del Superbonus 110%, fino al 31 dicembre 2025, per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, in presenza di dichiarazione dello stato di emergenza, è contenuto nella risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022 diffusa dall’Agenzia delle Entrate.
La norma analizzata è quella della legge di bilancio 2022 che ha modificato il comma 8-ter dell’articolo 119, Dl n. 34/2020 (DL Rilancio), disponendo l’applicabilità del Superbonus 110 per cento sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119, ossia di efficientamento energetico e miglioramento antisismico nelle aree colpite da terremoti e di ricostruzione.
Superbonus in zone terremotate. Interventi
Una prima precisazione afferma che il comma 8-ter in parola trova applicazione per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009.
Arriva anche il chiarimento sull’esclusione che va a toccare il danno preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui manca il nesso di causalità diretta e l’entità del danno, quando non comporta l’inagibilità del fabbricato.
In sostanza, se gli interventi riguardano edifici ubicati nei comuni colpiti dal sisma ma che non hanno subìto danni derivanti da tali eventi, la disposizione non trova applicazione.
Superbonus in zone terremotate. Dichiarazione dello stato di emergenza
Con riferimento ad un altro requisito richiesto – dichiarazione dello stato di emergenza – si specifica che è sufficiente che sia stato dichiarato tale stato non rilevando la sua mancata proroga.
Superbonus in zone terremotate. Edifici residenziali
Da quanto si legge nel comma 8-ter esaminato, la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del 110% sulle spese sostenute si applica agli interventi realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, ma escludendo gli immobili riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Riassumendo: il comma 8-ter dell’articolo 119 del DL Rilancio trova applicazione per gli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
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