Superbonus, contributo non spettante. Restituzione
Pubblicato il 29 gennaio 2024
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Essendo esaurite le risorse a favore del Superbonus, si è deciso di ridurre dal 110 al 90 per cento la percentuale di detrazione dall’Irpef delle spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del DL n. 34/2020 (“Rilancio”), dal 1° gennaio 2023.
Superbonus, contributo a fondo perduto per alcuni contribuenti
Ma, al fine di “compensare” gli effetti della riduzione del Superbonus è stato previsto di erogare un contributo a fondo perduto ai contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 e che si trovavano in determinate condizioni reddituali (possesso, nel 2022, di un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'immobile che è stato oggetto di interventi edilizi).
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2024 ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, erogato ai soggetti suddetti.
Va detto che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento e con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332648 del 22 settembre 2023 sono stati individuati il contenuto informativo nonché le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Proprio con provvedimento prot. 332648/2023 è stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, vanno versate allo Stato con F24, esclusa la compensazione.
Con la regolarizzazione spontanea, oltre al contributo non spettante, dovranno essere corrisposti anche sanzioni e interessi; ci si può avvalere del ravvedimento operoso.
Versamento spontaneo delle somme: codici tributo
Come detto, la risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2024 fissa i seguenti codici tributo per riversare spontaneamente la somma ricevuta indebitamente, sanzioni e interessi:
- “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
- “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
- “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.
NOTA BENE: Va utilizzato il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
I codici tributo vanno evidenziati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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