Superbonus con calcolo agevolato per Onlus. Requisiti
Pubblicato il 09 gennaio 2024
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Quando lo speciale regime agevolativo “Superbonus 110% Onlus” trova applicazione? A specificare i paletti che la normativa pone è l’Agenzia delle Entrate con la seconda risposta del 2024.
La particolare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10–bis, DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), nell’ambito dell’applicazione del 110% trova spazio tra Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali.
Per avere certezza della possibile applicazione della norma una Onlus – che intende effettuare interventi di risparmio energetico agevolabili con Superbonus 110% su diverse unità immobiliari - chiede all’Agenzia alcune precisazioni.
La Onlus specifica di svolgere in via principale attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e, in via secondaria, attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale unitamente ad altre attività ''direttamente connesse'' a quelle statutarie istituzionali quali quella sanitaria non resa esclusivamente a favore di persone svantaggiate.
Superbonus 110% alle Onlus
La norma del Decreto Rilancio - comma 10-bis dell'articolo 119 del Dl n. 34/2020 - stabilisce che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le Organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri e le Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono compensi o indennità e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus in modo agevolato.
La norma di favore risponde alla necessità che tali enti, per svolgere la propria attività, si servono di edifici di grandi dimensioni anche considerando il fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività, viene richiesta la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Ma cosa comprende lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali?
La risposta n. 2 dell’8 gennaio 2024 fornisce un primo chiarimento affermando che tale requisito è presente anche qualora le suddette prestazioni non vengano svolte congiuntamente ma, come avviene per Onlus, Odv e Aps, si svolge solo attività “assistenziali”.
Ancora, trova spazio la norma di favore anche nel caso in cui gli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi, siano usati per svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Possesso degli immobili
Ai fini dell’applicazione della norma in discorso, un paletto è rappresentato dal titolo con cui si possiede l’immobile.
Infatti è tassativo che il bene sia posseduto a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
Diversamente, se Onlus, Odv e Aps detengono gli immobili in forza di un contratto di locazione, una concessione o un diritto di superficie, l’applicazione del comma 10-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio va esclusa.
Quindi, la particolare modalità di calcolo prevista può essere applicata dai suddetti soggetti che svolgono negli immobili posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito:
- attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- attività direttamente connesse a quelle istituzionali;
- attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse (articolo 10, comma 5, D.lgs. n. 460/1997).
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