Superbonus case antisismiche, basta la fattura che indica lo sconto

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Superbonus case antisismiche, basta la fattura che indica lo sconto

E’ possibile fruire del Superbonus anche nel caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31 dicembre 2022 se, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022” sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, in cui sia espressamente indicato che l’impresa venditrice ha praticato lo sconto in fattura ai sensi di quanto disposto dal Decreto Rilancio.

Questa la principale precisazione resa dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 77 del 15 dicembre 2022, emanata proprio a seguito delle numerose richieste di chiarimento circa la spettanza della detrazione per l’acquirente di unità immobiliari da demolire e ricostruire con riduzione del rischio sismico di una o due classi.

Le specificazioni si sono rese necessarie a seguito della proroga della maxi-detrazione del 110% al 31 dicembre 2022.

Superbonus 110% prorogato oltre il 30 giugno, ma a condizione

Da ricordare che l’impianto originario della norma - comma 4 dell’articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio – sanciva che la detrazione è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dalle persone fisiche per acquisti di immobili residenziali effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

NOTA BENE: La circolare n. 30/E del 2020 aveva specificato che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma.

Successivamente sono intervenute alcune modifiche al decreto Rilancio (articolo 119 comma 4), specificatamente da parte dell’articolo 18, comma 4-ter del Dl n. 36/2022, di attuazione del Pnrr, secondo cui è possibile fruire del Superbonus al 110% anche per gli acquisti effettuati dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022:

  • sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato;
  • siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta;
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’asseverazione del tecnico sulla riduzione del rischio sismico;
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

ATTENZIONE: I suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente; la mancanza anche di uno solo di essi, infatti, non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando, però, la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 75% o dell’85% per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024.

Il dubbio sollevato all’Amministrazione finanziaria ha riguardato, in particolar modo, la verifica della condizione che “al 30 giugno 2022” l’acquirente/beneficiario del Superbonus abbia versato “acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta”.

Specificatamente, si chiedeva se la locuzione “credito maturato” indicata dalla norma dovesse intendersi che la condizione si verifica solo a seguito dell'invio della comunicazione di esercizio dell'opzione dello sconto in fattura, oppure se sia sufficiente l’emissione di una fattura con l’indicazione dello sconto.

Superbonus, basta la fattura relativa al pagamento degli acconti

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 77/2022, specifica che per credito d’imposta “maturato” non si debba intendere quello esistente nel cassetto fiscale del fornitore a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dei dati concernenti la predetta cessione all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, ritiene che nel caso dello sconto in fattura, si può fare riferimento (invece della data dell’effettivo pagamento) alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, momento in cui le spese si considerano sostenute e matura il diritto alla detrazione.

La risoluzione 77/E, quindi, conclude che al 30 giugno 2022 per fruire del Superbonus su acquisti di case antisismiche effettuati entro il 31 dicembre, debba essere stata emessa “la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo sconto in fattura è praticato dall'impresa venditrice in applicazione delle previsioni del [...] decreto rilancio”.

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