Sismabonus acquisti 110%, rogito a fine 2022. Obbligo del Pos da luglio
Pubblicato il 21 giugno 2022
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Dagli emendamenti in sede di conversione in legge del decreto Pnrr (Dl n. 36/2022) arriva una proroga per l’utilizzo del del c.d. sismabonus acquisti nella misura maggiorata al 110%. Confermata, invece, l’applicazione dal 1° luglio 2022 delle sanzioni in caso di mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, di credito o prepagata.
Si attende, ovviamente, la conclusione dell’iter di conversione del provvedimento.
Sismabonus acquisti al 110% al 31/12, ma con paletti
L’agevolazione in parola sporge nel momento in cui un’impresa ricostruisce edifici interi per ridurne il rischio sismico. L’acquirente di tali immobili può avvalersi di uno sconto fiscale sul prezzo di vendita del 75%, se la demolizione ha portato il miglioramento di una classe di rischio, e dell’85% se le classi di rischio movimentate passano a due. In sede di superbonus si è giunti ad applicare la percentuale del 110 per cento.
Finora la norma base non è stata ritoccata: pertanto per l’applicazione del 110% era chiesto di effettuare il rogito entro il 30 giugno 2022.
Come detto, con un emendamento presentato in commissione al Ddl di conversione del Decreto PNRR, è stato proposto un allungamento dell’applicazione dello sconto, anche se con precise condizioni.
Vediamo quale situazione si prospetta.
Dunque, viene consentita la possibilità di posticipare il termine di stipula dell’atto definitivo di compravendita fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, ciò sarà consentito solo se:
- viene sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30 giugno 2022 (con regolare registrazione dello stesso);
- sono stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura ed è stato maturato il relativo credito d’imposta;
- è stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell’attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l’immobile è stato accatastato almeno in categoria F/4.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamento elettronico
Dal 1° luglio i soggetti obbligati ad accettare pagamenti, per qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, di credito o prepagata saranno soggetti ad una sanzione qualora non ottemperino.
In sede di conversione del Dl n. 36/2022 non si è arrivati a trovare un accordo per prorogare la norma.
Si ricorda che il Dl 152/2021 aveva previsto l’introduzione della sanzione in parola ma dal 2023; ma il Decreto PNRR ne ha anticipato l’entrata in vigore al 1° luglio 2022.
Pertanto, i soggetti che vendono prodotti e coloro che svolgono servizi, anche professionali, dal 30 giugno 2022 dovranno dotarsi del Pos ed accettare pagamenti elettronici.
A quanto ammonta la sanzione? A 30 euro, con un aumento del 4% del valore della transazione rifiutata.
Come sottolineato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, ciò non trova applicazione in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, valgono le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
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