Superbonus, attestazione congruità delle spese ai prezzari vigenti
Pubblicato il 08 gennaio 2024
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Con la prima risposta ad interpello del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di Superbonus e, nello specifico, sull’attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).
Superbonus, il caso
La risposta ad interpello n. 1 del 5 gennaio 2024 analizza il caso di un condominio minimo composto da n. 5 unità immobiliari, che unitamente agli altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 119 DL 34/2020 (cd. Superbonus), con conseguente presentazione della CILAS in data 15 aprile 2022.
L’intervento che si vuole realizzare è quello che vede la sostituzione (come intervento ''trainato'') delle finestre e delle persiane ''ad arco'' dell'intero edificio.
Al momento della firma del contratto di appalto, avvenuto ad aprile 2022, il prezzario della Regione X dove si trova il condominio non contemplava tale tipologia di infisso, pertanto è stato utilizzato il prezzario della ''vicina'' Regione Y edizione 2021 che, invece, la prevedeva.
Durante i lavori di sostituzione delle finestre e persiane, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle tipologie ''ad arco''.
Con documentazione integrativa, il condominio ha reso noto che per l’intervento complessivo prospettato è stato completato il primo SAL e che i condomini hanno optato per l'applicazione dello “sconto in fattura”.
Il condominio si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se, ai fini della congruità della spesa, si possa far riferimento al listino aggiornato o a quello precedentemente utilizzato riferito alla Regione vicina.
Superbonus, verifica della congruità dei prezzi
In base alla normativa prevista dal Decreto Rilancio, e nello specifico nell’articolo 119, comma 13-bis, del DL 34/2020, l’asseverazione di congruità delle spese deve essere acquisita sia ai fini della fruizione diretta del Superbonus in dichiarazione, sia se il beneficiario opta per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui all’articolo 121 del DL n. 34/2020.
NOTA BENE: L’asseverazione viene rilasciata “al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori”.
È, inoltre, previsto che l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesti i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si deve far riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022.
Superbonus e congruità della spesa, quali prezzari?
La risposta offerta dall’Amministrazione finanziaria nell’interpello n. 1/2024, richiamando anche quanto già spiegato nella circolare n. 23/2022 che specifica i contenuti dello stato di avanzamento lavori, è che l’asseverazione deve essere effettuata “al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data”.
Come specificato ulteriormente con le circolari dell'8 agosto 2020, n. 24/E e del 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.
ATTENZIONE: In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), invece, occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
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