Sull'Irap i giudici anticipano la Ue

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Una decisione coraggiosa della Commissione tributaria regionale di Torino (sentenza n. 15/1/05 del 19 maggio 2005), riscontrando il contrasto normativo tra norme nazionali ed ordinamento comunitario in ordine all'applicazione dell'Irap, ha stabilito che Irap ed Iva hanno tante e tali affinità da rendere il tributo regionale inaccettabile sul piano europeo.

Le due imposte hanno almeno quattro tratti in comune che le rendono incompatibili:

 

- si applicano "a tutte le operazioni commerciali di produzione e scambio di beni o di prestazione di servizi, relativamente ad attività commerciale o professionale";

- "la base imponibile è costituita, per entrambe, dal valore netto aggiunto dal soggetto d'imposta ai beni e servizi";

- sono "riscosse in ciascuna fase del processo di produzione e distribuzione ed ogni operatore imponibile è tenuto al pagamento della relativa imposta in base al valore aggiunto";

- sono "generali e proporzionali al prezzo di cessione al consumo di beni e servizi, indipendentemente dal numero di operazioni".

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