Sull'individuazione delle professioni è competente lo Stato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 dicembre 2009
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La Corte costituzionale, con una sentenza depositata l'11 dicembre 2009, la n. 328, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 sulla disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi. La Consulta ha ricordato come “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. Questo principio – continua la Corte - si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 31 – Requisiti statali per i revisori – N. T.
- ItaliaOggi, p. 20 – Nuove professionalità, poteri limitati alle regioni – Alberici
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