Sulle tasse minimi ancora in ordine sparso
Pubblicato il 10 marzo 2006
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L’Autore esplora nel groviglio dei numeri sui tributi dovuti al Fisco, distinguendo tra le scadenze con oggetto i saldi e quelle relative agli acconti. Sui saldi, egli ricorda ai contribuenti che ad ogni imposta corrisponde un minimo di esonero: l’esonero dal pagamento per le imposte sui redditi (Ires, Irpef ed addizionali) si distingue da quello indicato per Irap ed Iva, essendone stato elevato il limite dall’antica soglia dei 10,33 euro agli attuali 12 euro (l’innalzamento del tetto è previsto nella Finanziaria di quest’anno, comma 137). Il nuovo limite di esonero vale anche per 730, che fino ad ora non lo aveva neppure mai previsto. Dunque, i contribuenti Ires ed Irpef non effettueranno il versamento se i saldi a debito delle imposte dirette da corrispondere non superano ciascuno i 12 euro. Nell’F24 il limite aumenta di un euro, perché nelle dichiarazioni dei redditi gli importi sono indicati con arrotondamento all’unità di euro. I minimi previsti per i saldi Iva ed Irap non hanno, invece, subito aumenti: il loro limite resta di 10,33 euro.
Dal 1997 ad oggi gli interessi sui pagamenti e sui rimborsi sono stati ritoccati spesso. E’ curiosamente rimasto invariato solo il versamento del 6% l’anno per i pagamenti rateali. In realtà anche questa misura va ritoccata, poiché la sua conferma è il frutto di una “svista” che si ripete dall’Unico 2004 o dal 730/2004, per i redditi del 2003. Per le Finanze sui rateali deve applicarsi la misura più alta dello 0,50% mensile, pari al 6% annuo. Negli integrali cui questa sintesi si riferisce sono raffigurate tabelle su pagamenti, esoneri ed interessi.
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