Sulle rendite troppe incognite

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In materia di tassazione delle rendite finanziarie restano aperti molti dubbi, nonostante i punti fermi che dovrebbero essere presenti nel disegno di legge delega: le aliquote d’imposta non supereranno il 20% e la revisione delle aliquote andrà verso la loro unificazione. In altre parole, non ci sarà alcuna discriminazione tra i redditi diversi e i redditi da capitale nè alcuna distinzione tra i diversi strumenti finanziari. Inoltre, il nuovo regime non dovrebbe comportare segmentazione; ciò, presumibilmente, grazie al fatto che si opterà per applicare le nuove aliquote anche ai titoli in circolazione e la disciplina transitoria terrà conto dell’esigenza di evitare l’emersione di ingiustificati guadagni o perdite imputabili al nuovo regime. Al fine di ottenere tutto questo, sembrerebbe opportuno adottare un regime analogo a quello contenuto negli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 461/1997, che aveva consentito di applicare le nuove imposte ai redditi maturati dall’entrata in vigore del nuovo regime, anche se non ancora percepiti a tale data. Tuttavia, è difficile immaginare come il legislatore possa riuscire a conciliare le due parti dell’articolo 1 del Dl collegato relative all’eventuale introduzione di deduzioni o detrazioni d’imposta a favore dei soggetti economicamente più deboli con le semplificazioni procedurali a carico degli intermediari finanziari.

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