Sulla riscossione da ruoli aggio fisso al 10 per cento

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A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 32 del Dl 185/2008, a partire dal prossimo 1° gennaio 2009 sarà regolamentata e parzialmente incrementata la misura dell’aggio degli agenti della riscossione da corrispondere a Equitalia per i servizi di riscossione implementati. L’aggio è il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi, resa dal concessionario, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente creditore, avente ad oggetto la riscossione delle sue entrate. Prima della riforma, i costi di tale prestazione sono stati disciplinati dall’articolo 17 del Dlgs 112/99, che dopo le modifiche volute dal Dl 262/06 prevedeva che la misura dell’aggio fosse determinata ogni biennio con apposito decreto ministeriale, tenendo conto del costo normalizzato del servizio di riscossione, della situazione sociale ed economica di ciascun ambito e del tempo trascorso tra l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo e la sua esigibilità. Ciò significa che la misura dell’aggio così calcolata sarebbe variata periodicamente nel corso del tempo e soprattutto in funzione del territorio di applicazione. Inoltre, per quanto riguarda il pagamento dell’aggio, si doveva distinguere il caso in cui la cartella rappresentasse o meno un ruolo coattivo e il caso in cui la stessa fosse onorata entro o oltre i sessanta giorni dalla sua notifica. In caso di pagamento coattivo oltre il sessantesimo giorno, il debitore era tenuto a pagare l’intero costo della riscossione, nella misura stabilita dal decreto. Se il pagamento veniva, invece, effettuato, entro i sessanta giorni contribuente ed ente creditore si dividevano la misura dell’aggio. Anche al contribuente spettava una percentuale da pagare da determinarsi ogni biennio con decreto ministeriale e di importo non superiore al 5% della somma iscritta a ruolo. Dopo la modifica apportata dal Dl 185/08, si stabilisce che l’aggio sulla riscossione spetta al concessionario non solo sulle somme iscritte a ruolo riscosse, ma anche sui relativi interessi di mora. Sono stati poi abbandonati anche i complicati criteri di calcolo dell’aggio, che a partire dal prossimo 1° gennaio sarà sempre pari al 10%. L’importo andrà ripartito, per i pagamenti dei ruoli coattivi effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, ancora una volta tra contribuente e creditore; mentre se il pagamento sarà effettuato oltre i sessanta giorni il contribuente si farà carico dell’intero 10%.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 8/11 – Contribuenti all’assalto del 55% - Tozzi

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