Sul valore normale presunzioni semplici
Pubblicato il 04 febbraio 2008
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Nella pagina dedicata ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, si sottolinea come un aspetto importante della Finanziaria 2008 sia quello di eliminare l’irretroattività delle norme previste dal decreto legge 223/2006. Questo decreto ha introdotto alcune presunzioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette, per cui, in caso di cessione, costituzione e trasferimento di diritti reali di godimento sugli immobili, la prova dell’esistenza di maggiori imponibili e/o dell’infedeltà dei ricavi si intende integrata se l’ufficio dimostra che i valori dichiarati sono inferiori al valore normale degli stessi. Con il comma 256 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, si è stabilito che, per gli atti formati prima del 4 luglio 2006, le presunzioni di cui al Dl 223/2006 valgono agli effetti tributari quali presunzioni semplici e non legali.
La nuova legge Finanziaria prevede che, a partire dal 1° marzo 2008, per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto con detrazione Iva limitata, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e/o servizi scambiati, a condizione che il corrispettivo pattuito risulti inferiore al valore normale e, contestualmente l’operazione sia effettuata tra parti “correlate”.
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