Sul reddito caratteristico decisivi i principi contabili
Pubblicato il 04 marzo 2006
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Nella definizione di pianificazione fiscale per il triennio 2006/2008 (e successivi) usata dal legislatore nel comma 499, e poi ripetuta nel comma 502, dell’articolo unico della Finanziaria 2006, si fa riferimento al concetto di “base imponibile caratteristica” dell’attività svolta. Con tale espressione si vuole andare ad analizzare l’estraneità o meno rispetto alla gestione ordinaria del componente positivo o negativo di reddito. Pertanto, si ribadisce che “sono esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario”. E’ questa una grossa novità in materia di disciplina delle imposte dirette che finora si era preoccupata di tassare il reddito imponibile d’impresa da qualunque fonte provenisse. Il richiamo al concetto di “imponibile caratteristico” rimanda, invece, ai principi contabili e in particolare al documento numero 12 e al documento interpretativo I.1 recentemente rivisitati dall’Oic.
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