Sui servizi “in house” contratto determinante
Autore: eDotto
Pubblicato il 17 aprile 2008
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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 155 del 16 aprile 2008, stabilisce che la possibilità di qualificare giuridicamente le società come soggetti operanti in house providing non comporta automaticamente l’esclusione dall’applicazione del regime del reverse charge. Si devono analizzare le condizioni contrattuali che disciplinano le reciproche obbligazioni e diritti, per stabilire se le clausole apposte consentono o meno la riconducibilità del rapporto al contratto di appalto. Se il rapporto che intercorre tra l’ente pubblico concedente e la società affidataria del servizio si configura come un contratto di appalto, i soggetti terzi che effettuano prestazioni di servizi nell’ambito dell’edilizia dovranno essere considerati subappaltatori e quindi potranno non applicare l’Iva alle fatture in virtù delle regole dell’inversione contabile. In caso contrario, invece, le prestazioni saranno ordinariamente assoggettate a Imposta sul valore aggiunto con addebito dell’Iva alla società affidataria.
- ItaliaOggi, p. 49 – Lo schema in house non esclude il reverse – Rosati
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