Decreto fiscale. Sugar e Plastic tax, regime sanzionatorio. Sconti per chi usa le carte di credito
Pubblicato il 24 ottobre 2019
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I lavori per affinare le norme del decreto legge fiscale collegato alla Manovra 2020 proseguono. Gli sforzi si concentrano sulla messa a punto di due imposte green: la sugar e la plastic tax.
Nonostante l’annuncio fatto da Misiani stesso, sulla possibilità di un ritocco, se non addirittura di una cancellazione totale, della tassa sullo zucchero, il nodo coperture resta; quindi, si continua a ragionare sulla necessità di “decidere se usare o non usare il sistema fiscale anche per indirizzare i consumi verso quelli più salutistici”, come indicato dal sottosegretario al Mef, Maria Cecilia Guerra.
Intanto, giungono le prime notizie circa il regime sanzionatorio prospettato in caso di omesso o insufficiente pagamento delle nuove tasse green. Si prevedono, per entrambe, le medesime sanzioni.
Sugar e plastic tax, sanzioni per omesso o tardivo versamento
In caso di omesso o insufficiente pagamento della sugar tax e della plastic tax è prevista una multa da 2 a 10 volte l’imposta non versata.
La sanzione minima non potrà essere inferiore a 500 euro per i mancati pagamenti.
In caso di versamenti effettuati in ritardo, invece, sarà dovuto il 30% dell’imposta, con una sanzione minima di 250 euro, sia per la tassa sulle bevande zuccherate che sui manufatti in plastica.
Nel caso della sugar tax, nulla è dovuto per importi inferiori a 30 euro; mentre per la plastic tax tale limite scende a 10 euro. Inoltre, sempre per quest’ultima tassa, è prevista la riscossione coattiva in caso di cartelle superiori sempre allo stesso limite di 10 euro.
Plastic tax, 1 euro a chilogrammo
La tassa sui manufatti in plastica sarà sicuramente più onerosa, sia in termini di costi che di adempimenti.
Si tratta di un’imposta di consumo che si applicherà ai manufatti utilizzati per singolo impiego realizzati con fogli, pellicole o strisce di plastica.
L’imposta non colpirà la plastica riciclata, ma solo il manufatto primario, quello secondario e quello terziario.
Si ipotizza un prelievo di 1 euro a chilogrammo, tale da garantire un miliardo di euro all’Erario nel 2020, con applicazione, però, a partire dal secondo semestre.
In termini di adempimenti, l’imposta sulla plastica sarà dovuta dai contribuenti sulla base di una dichiarazione trimestrale che dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento. Per il pagamento si dovrà utilizzare il modello unico F24, anche in compensazione, entro lo stesso termine indicato.
Sugar tax, 10 euro ad ettolitro sui prodotti finiti
Con riferimento alla sugar tax, il prelievo colpirà tutte le bevande zuccherate analcoliche, che avranno un limite alcolometrico inferiore all’1,2 per cento (etichettate sotto la voce NC2009 e nella sottovoce NC2202).
Qualora venisse confermata, l’imposta colpirà sia i prodotti finiti con un prelievo di 10 euro ad ettolitro, sia quelli utilizzati per la produzione di bevande analcoliche e zuccherate con un’imposta pari a 25 centesimi il chilogrammo. Da tale tassa è atteso un incasso pari a poco più di 200 milioni a partire, sempre, dal secondo semestre 2020.
Tax credit per transazioni tramite carte di credito
Nella bozza del Dl fiscale anche un credito d’imposta per esercenti attività d’impresa, arti e professioni in relazione alle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici.
Si tratterebbe di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione (carte di credito, bancomat o prepagate emesse dalle banche, da Poste italiane Spa, dagli intermediari finanziari, dagli Oicr, dalle società di gestione del risparmio o da ogni altro operatore finanziario).
L’agevolazione spetterebbe solamente sulle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, data che (sempre secondo la bozza del Dl fiscale) dovrebbe coincidere con l’abbassamento della soglia del denaro contante a 2.000 euro.
Il credito d’imposta dovrebbe essere riconosciuto solo a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Lo stesso, inoltre, potrebbe essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non concorrerebbe alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
- edotto.com – Edicola del 23 ottobre 2019 - Decreto fiscale: dalla sugar tax alla nuova Impi per le piattaforme marine – Moscioni
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