Stupefacenti: no a otto anni come pena minima
Pubblicato il 11 marzo 2019
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E’ incostituzionale la previsione del TU in materia di stupefacenti che prevede, per i reati non lievi, la pena minima della reclusione nella misura di otto anni.
Lo ha dichiarato la Consulta con sentenza n. 40 dell’8 marzo 2019, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’articolo 73, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.
Una previsione, questa, che la Corte costituzionale ha giudicato sproporzionata, nonché contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e di rieducazione della pena, posto che la differenza di ben quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituirebbe un’anomalia sanzionatoria in contrasto, appunto, con i citati principi sanciti nell’articolo 3 e 27 della Costituzione.
Appropriato ridurre a sei anni di reclusione
I giudici costituzionali, in accoglimento delle questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Trieste, hanno, inoltre, ritenuto che la misura della pena da quest’ultima individuata in sei anni, al posto degli otto, “benché non costituzionalmente obbligata” non fosse arbitraria.
Difatti – si legge nella decisione - la pena di sei anni è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti “di confine”, che nell’articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti si pongono al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi.
Ne discende che la richiesta di ridurre a sei anni di reclusione la pena minima per i fatti di non lieve entità risulti “appropriata”.
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