Studio professionale, sì ad azione per compensi del singolo associato
Pubblicato il 18 febbraio 2020
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Lo studio associato è legittimato ad attivarsi per richiedere i compensi derivanti dalle prestazioni svolte dai singoli professionisti.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 3850 del 17 febbraio 2020, dopo aver ricordato il superamento dell’interpretazione che, ex adverso, negava la legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti dei singoli associati.
Gli Ermellini, nella decisione in esame, hanno inteso dare continuità all’orientamento secondo cui l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono o meno attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
Così, qualora il giudice di merito accerti l’esistenza di tali accordi, sussiste la legittimazione attiva dello studio associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che abbia conferito l’incarico.
Studio associato: ok al decreto ingiuntivo su crediti del professionista
Nel caso esaminato dalla Seconda sezione civile della Cassazione, uno studio professionale aveva ottenuto decreto ingiuntivo al fine di recuperare i compensi relativi alla prestazione svolta da uno dei professionisti associati.
L’ingiunto si era però opposto deducendo una carenza di legittimazione attiva in capo all’associazione professionale, deduzione che, in primo grado, aveva trovato accoglimento.
Diverse le sorti della vicenda in sede di gravame, dove la Corte d’appello ha confermato il provvedimento monitorio, dopo aver accertato, in base all’atto costitutivo e allo statuto dell’associazione professionale, la sussistenza dei presupposti che legittimavano lo studio ad agire per il recupero di quei compensi.
Un accertamento di merito che la Suprema corte ha confermato, ritenendolo adeguato e non sindacabile in sede di legittimità.
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