Studio più recente retroattivo
Pubblicato il 05 maggio 2016
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E’ illegittima la rettifica dei redditi operata dal Fisco sulla base dei parametri vigenti all’epoca dell’accertamento, se il contribuente dimostri la congruità dei ricavi dallo stesso dichiarati rispetto agli studi di settore successivamente introdotti per la relativa categoria professionale.
Prova contribuente con ogni mezzo
La Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado, in riforma della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale, avevano confermato un accertamento fiscale a seguito del quale erano stati rideterminati i redditi di lavoro autonomo dal medesimo dichiarati per l’anno 1998, in applicazione dei parametri introdotti dall’articolo 3, commi 181 e seguenti della Legge n. 545/1995.
In primo grado, la Ctp aveva accolto il ricorso del contribuente in considerazione della natura presuntiva dell’accertamento parametrico e della prova contraria offerta dal medesimo mediante la produzione dello studio di settore relativo al 2001 sulla base del quale lo stesso risultava congruo.
I giudici regionali, tuttavia, avevano successivamente ritenuto che l’avvocato avesse sì contestato gli indici applicati, ma non avesse fornito alcuna dimostrazione in ordine alla circostanza che il reddito presunto sulla base dei parametri non esisteva o esisteva in misura inferiore. Inoltre, avevano sottolineato che non poteva avere valore lo studio di settore elaborato riguardo alla medesima categoria professionale per l’anno 2001.
Diversamente opinando, la Suprema corte ha accolto le doglianze avanzate dal legale ricorrente a titolo di violazione e falsa applicazione di legge.
Nel dettaglio, questi aveva rilevato che i documenti contabili da lui prodotti non facevano che testimoniare la sua reale capacità reddituale e che, in ordine alla facoltà dei contribuenti di provare con ogni mezzo l’effettiva situazione reddituale, operasse la prova precauzionale dallo stesso offerta, consistente nelle risultanze dello studio di settore relativo agli studi legali.
Studi più recenti maggiormente affidabili
Confermando detto assunto, i giudici di legittimità – sentenza n. 8812 del 4 maggio 2016 - hanno ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia e secondo il quale l’accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, tale da giustificare l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, in quanto ritenuto più raffinato e più affidabile.
Nella specie, in definitiva, era da annullare la rettifica reddituale operata dall’amministrazione finanziaria in considerazione dei parametri vigenti all’epoca dell’accertamento nonostante fosse emersa la congruità dei ricavi dichiarati dal ricorrente rispetto agli studi di settore che erano stati successivamente elaborati per gli avvocati.
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