Studi di settore come supporti razionali di riferimento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 febbraio 2014
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Con la sentenza n. 3302 depositata il 13 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dal Fisco contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato due avvisi di accertamento notificati ad un contribuente e fondati sugli studi di settore.
Nel dettaglio, i giudici di merito avevano ritenuto che la mancata risposta da parte del contribuente ai questionari esplorativi dell'ufficio non legittimasse, di per sé, l'accertamento operato, basato unicamente sullo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. Anche se il contribuente non aveva risposto al questionario, ossia, l'attività dell'ufficio non era stata ostacolata in quanto i dati che erano stati richiesti erano già disponibili in anagrafe tributaria all'interno dei modelli 770 delle ditte committenti.
Secondo la Suprema corte, per contro, gli scostamenti rilevanti dagli studi di settore, “supporti razionali offerti all'amministrazione e al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat”, costituivano strumenti idonei a fondare presunzioni semplici e potevano essere presi in considerazione anche se in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute.
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