Studi di settore. Approvati i correttivi congiunturali per il periodo d’imposta 2011
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 18 giugno 2012
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A poco più di tre settimane dalla data prevista per il versamento delle imposte, un altro tassello si aggiunge al mosaico delle istruzioni necessarie ai contribuenti per arrivare preparati all’appuntamento con le dichiarazioni 2012.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 139 del 16 giugno 2012 è stato pubblicato il cosiddetto decreto correttivi. Si tratta del Decreto 13 giugno 2012 del Ministero dell’Economia recante l’” Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per il periodo di imposta 2011”.
Il provvedimento approva, in base all'articolo 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.
L’impatto della crisi degli ultimi tempi, infatti, non ha tardato a far sentire i suoi effetti nei vari comparti economici, con una incidenza diretta sui ricavi. Di conseguenza, non sono tardati ad arrivare anche i necessari rimedi, come: i correttivi sulla normalità economica; i correttivi specifici per la crisi; i correttivi congiunturali di settore e quelli congiunturali individuali.
Con tali correttivi si vuole tener conto dell’impatto di tutti quei fattori che incidono direttamente sui margini di redditività, come per esempio, gli incrementi del magazzino dovuti al calo della domanda sul mercato, l’impatto del maggior costo del carburante per le attività che utilizzano questa materia prima in modo principale, la riduzione delle tariffe dei professionisti e la ritardata percezione dei compensi rispetto al momento di fornitura delle prestazioni.
Con il decreto di nuova pubblicazione, dunque, i contribuenti che dichiareranno per il periodo d’imposta 2011 ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore integrati con i nuovi correttivi non potranno essere oggetto di accertamento, in base all'articolo 10 della legge 146/98, per lo stesso periodo d’imposta 2011.
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