Maggiore rigidità sui contratti a termine ed aumento del contributo addizionale
Pubblicato il 16 luglio 2018
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Dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto Dignità) i contratti a tempo determinato possono essere stipulati liberamente purché la loro durata non superi i dodici mesi ma al superamento dei dodici mesi potranno essere stipulati solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
La durata massima dei contratti a termine scende a ventiquattro mesi ed il contratto può, adesso, essere prorogato solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Inoltre il Decreto Dignità ha previsto che:
- l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, pena la decadenza, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto;
- il contributo addizionale sui contratti a termine – pari all’1,40% viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
- eDotto.com – Edicola del 13 luglio 2018 – Decreto dignità firmato. Stagionali, salta la causale – G. Lupoi
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