Stock option al rebus-date
Pubblicato il 16 ottobre 2006
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La prima nuova condizione introdotta dal decreto legge 262/2006 sulle stock option prevede che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione. Una previsione di difficile lettura, poiché il beneficiario della relativa agevolazione potrà godere dell’esenzione da tassazione solo in quanto il termine per l’esercizio previsto in sede di assegnazione non sia inferiore a un triennio. La norma parla di opzioni esercitabili, non esercitate, per cui il beneficiario non può scegliere se esercitare prima del triennio - assoggettandosi a tassazione - o attendere lo scadere del triennio godendo dell’esenzione. Ciò é penalizzante per le opzioni già assegnate che prevedano termini di esercizio inferiori a tre anni e che, solo per questo, ora si trovano soggette a tassazione. E’ pertanto auspicabile che in sede di conversione del Dl 262 (in specifico: articolo 3, comma 12) si preveda che il termine sia riferito alla data di esercizio effettivo.
Altra nuova rilevante condizione posta dal decreto è che per l’ottenimento dell’esclusione da tassazione del fringe benefit, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati.
La terza condizione dettata dal dl 262 comporta, infine, un differimento della verifica dell’esenzione dal momento in cui il fringe benefit diviene tassabile solo quando il valore dell’investimento detenuto dal beneficiario scende al di sotto del valore del fringe stesso.
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