Stesso risarcimento dei danni morali per moglie e compagna
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 giugno 2011
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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 12278 del 7 giugno 2011 - il risarcimento del danno morale conseguente alla morte del coniuge o del compagno a seguito di sinistro stradale deve essere liquidato nello stesso ammontare e con gli stessi parametri sia nei confronti della moglie che nei confronti della convivente "more uxorio".
Ed infatti, “in materia di responsabilità civile è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona a favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una convivenza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale”.
Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale della vittima di un sinistro a quella di fatto successivamente costituita dalla stessa; e ciò, dopo avere accertato la stabilità nonchè la continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - L'indennizzo equipara le famiglie – A. Gal.
- ItaliaOggi, p. 27 – Famiglie alla pari – Alberici
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