Start up, uno sconto con dubbi

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La manovra estiva si dota di nuovi strumenti al fine di incentivare le imprese in fase di start up. La novità è ospitata nell’articolo 3, comma 1 del Dl 112/2008, che ha introdotto nell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi i nuovi commi 6-bis e 6-ter. Questi prevedono un’esenzione che opera sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di società commerciali di persone ed equiparate e di società di capitale residenti, qualificate e non, possedute al di fuori dell’impresa, reinvestite in società di nuova cosituzione, per sostenere l’attività degli investiori privati che si occupano di start up. Restano escluse dall’ambito agevolativo le cessioni di partecipazioni in enti residenti, commerciali e non, nonché in società ed enti non residenti. E’ indifferente, agli effetti della fruizione del vantaggio, che le partecipazioni siano riferite a società quotate o meno in mercati regolamentati.

Quest’esenzione non è, tuttavia, priva di condizioni. E’ riconosciuta solo se, in due anni dal loro conseguimento, le plusvalenze sono reinvestite attraverso sottoscrizione del capitale sociale o acquisto di partecipazioni al capitale di società di persone (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a). Le società in cui si reinveste devono possedere il doppio requisito dello svolgimento della stessa attività svolta dalla società cui le prtecipazioni cedute si rifieriscono e della costituzione da non oltre tre anni. La norma non richiede il reinvestimento dell’intera plusvalenza realizzata.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 3 – Investimenti start up, fisco light - Villa

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