SPP, nuova prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020

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SPP, nuova prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020

I datori di lavoro devono avere in azienda un servizio di prevenzione e protezione che può essere interno o esterno, così come stabilito dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Gli addetti ed i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità ed i requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e, nel caso in cui il datore si serva di personale o servizi esterni all’azienda, non è per questo esonerato dalla propria responsabilità n materia.

Quando il RSPP può essere il datore di lavoro?

Ad ogni modo si rammenta che la funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:

  • artigiane o industriali, fino a 30 lavoratori;
  • agricole o zootecniche, fino a 10 dipendenti;
  • della pesca, fino a 20 lavoratori;
  • altri settori, fino a 200 lavoratori.

Nelle succitate ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, sempre adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché corsi di aggiornamento periodico.

La prassi di riferimento sulle attività tipiche

Posto quanto sopra si evidenzia che nel mese di luglio 2020 l’Ente Italiano di Normazione, e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 che fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. A tal fine si rammenta che, giusto il citato art. 33, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36, D.Lgs. n. 81/2008.

Infatti, come si evince dallo stesso documento UNI/PdR 87:2020 il "SPP concorre unitamente ad altri soggetti a supportare il Datore di Lavoro nella predisposizione della valutazione dei rischi, gestione e trattamento dei rischi per cui, in tale ottica, appare necessario predisporre una linea di indirizzo, che attraverso un criterio oggettivo, replicabile, agile da monitorare che possa consentire a Datori di Lavoro e professionisti della sicurezza di valutare efficacemente le attività da espletare per adempiere alle necessità aziendali e alle previsioni normative".

Attività tipiche e check list 

La UNI/PdR 87:2020 si articola in diversi punti e particolare attenzione merita la parte relativa alle attività tipiche del SPP che sono elencate in apposita tabella e che - così come espressamente chiarito - rappresentano esempi indicativi senza finalità di esaustività.

Tuttavia si ritiene utile evidenziare che, se è pur vero che esternalizzare i compiti di RSPP non esonera dalle responsabilità in materia i datori di lavoro, avere un supporto e delle linee di indirizzo oggettive, permette all’azienda non solo di aver a disposizione una check list di ciò che va effettivamente fatto e quindi richiesto a chi si appalta l’attività ma anche avere certezze maggiori per potersi, eventualmente, rivalere su chi doveva fare qualcosa e non lo ha fatto.

Ad ogni modo si rammenta che la prassi – che è in vigore dal 1° luglio scorso - è un documento che introduce prescrizioni tecniche e non è una norma nazionale.

Il "Ciclo di Deming"

Continuando con l’analisi della UNI/PdR 87:2020 si osserva che nella seconda parte, le attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo.

Tale approccio - utilizzato seguendo la logica del "Ciclo di Deming", nell'ottica di miglioramento continuo - consente sia al Datore di Lavoro che al RSPP, nel rispetto dei rispettivi compiti, di pianificare, organizzare, programmare, gestire le attività di prevenzione e protezione nel proprio contesto organizzativo e produttivo, predisponendo le procedure di sicurezza per le attività aziendali ed i sistemi controllo delle misure di prevenzione e protezione.

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