Sponsor a società sportive dilettantistiche: spesa deducibile

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Sponsor a società sportive dilettantistiche: spesa deducibile

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza.

Questo a condizione che:

  • il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • venga rispettato il limite quantitativo di spesa;
  • la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Non rilevano ulteriori requisiti.

Sponsorizzazione è spesa di pubblicità? Sì a deducibilità

E’ il principio più volte ribadito dalla Corte di cassazione con riferimento alla disposizione di cui all’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, la quale espressamente dispone che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro, “spesa di pubblicità”.

Tale previsione ha introdotto, a favore del solo soggetto erogante il corrispettivo - non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione - una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.

Inerenza e congruità irrilevanti

Alla luce di tali assunti, la Suprema corte, con ordinanza n. 8540 del 6 maggio 2020, ha accolto il motivo di ricorso sollevato da una Srl contro la decisione di conferma di un avviso di accertamento ai fini Iva, Irpef e Irap, emesso a seguito di disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società.

La CTR, in particolare, aveva sostenuto l’indeducibilità di questi ultimi costi asserendo un difetto di inerenza all’attività esercitata dalla società contribuente e una non congruità con i ricavi conseguiti.

A fronte di tali conclusioni, la contribuente si era rivolta alla Corte di legittimità sostenendo che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione.

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, i quali, dopo aver sottolineato che, nella specie, non era contestata l’effettività delle prestazioni di sponsorizzazione, hanno evidenziato che la fattispecie in esame rientrava a pieno titolo nell’ambito di applicazione del menzionato art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002.

Nella vicenda oggetto della controversia - si legge nella decisione di Cassazione - i giudici di appello avevano violato detta ultima disposizione in quanto avevano sostenuto la legittimità della ripresa fiscale sulla base di valutazioni, come l’inerenza e la congruità dei costi, del tutto irrilevanti.

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