Split payment, presto il decreto attuativo

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Il decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014) è in fase di perfezionamento.

A comunicarlo il ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, con il quale si ricorda che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non soggetti passivi Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Il cosiddetto split payment, cioè il nuovo meccanismo di “scissione contabile” dell’Iva, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, che diventano esigibili dopo tale data; mentre per le fatture emesse prima si applicheranno le vecchie regole anche se il pagamento non è ancora stato effettuato.

Con le specificazioni ministeriali vengono chiariti alcuni dubbi sull’applicazione delle nuove regole nei rapporti con la Pa, spesso contraddistinti da un lungo periodo di tempo intercorrente tra il momento dell’emissione della fattura e l’incasso del pagamento.

Esigibilità imposta

Con le anticipazioni sull'atteso decreto attuativo, il Mef, infatti, risolve le incertezze sorte circa l’applicazione dello split payment alle fatture emesse nel 2014, ma ancora non pagate perché “a esigibilità differita” oppure semplicemente per problemi di cassa.

Ora, tutto viene definito in base alla data di emissione della fattura (1° gennaio 2015), mentre per l’arretrato si rimanda alla normativa precedente. Pertanto, anche se con la nuova normativa si potrà mettere un freno al problema delle frodi Iva da parte dei privati, a partire dalle fatture emesse dal nuovo anno, nulla si può fare per quelle fatture lasciate libere, ossia emesse negli ultimi mesi del 2014.

Inoltre, sempre per ciò che riguarda l’esigibilità dell’imposta, il nuovo provvedimento ministeriale prevede anche che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta diventi esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
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