Split payment in vigore dal 2015. La Nota della Fondazione nazionale commercialisti
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 13 gennaio 2015
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Dal primo gennaio 2015 entra in vigore il cosiddetto meccanismo dello split payment (Legge di Stabilità 2015), che prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pa che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi, secondo modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto del Mef.
Proprio allo split payment è dedicata la nota operativa del 12 gennaio 2015 della Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, che tiene conto di alcune problematiche connesse con il nuovo meccanismo e delle soluzioni che presto verranno ufficializzate dal Mef e, per ora, anticipate nel comunicato stampa del 9 gennaio 2015.
Ambito soggettivo
Relativamente all’ambito soggettivo del meccanismo di scissione dei pagamenti, la Fondazione ha chiarito quali sono i soggetti destinatari delle nuove norme (nuovo art. 17-ter, comma 1, dpr 633/1972), confermando la fedele lettura della Legge n. 190/2014 secondo la quale: “il nuovo strumento riguarda tutti gli acquisti effettuati dalla Pa, sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge”.E conferma, dunque, quanto anticipato dal Mef: lo split payment si applica alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva.
Gestione contabile
Il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata in virtù dello split payment. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente e poi andrà stornata, o contestualmente alla registrazione della fattura oppure con apposita scrittura, dal totale del credito verso il cliente.Efficacia temporale nuove disposizioni
Questo è stato l’elemento che finora ha generato maggiore incertezza soprattutto con riferimento al periodo transitorio. La nota operativa ribadisce quanto anticipato dal Mef sullo split payment.Tale meccanismo:
- si applica alle operazioni fatturale dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data;
- non si applica alle operazioni fatturate entro il 31/12/2014, comprese quelle uin regime di esigibilità differita che sono state effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015.
- eDotto.com – Edicola 12 gennaio 2015 - Split payment, presto il decreto attuativo – Moscioni
- ItaliaOggi, p. 25 - P.a., i fornitori devono indicare l’Iva in fattura e poi stornarla - Rosati - www.istruzione.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 38 - Commercialisti, nota operativa sulle novità
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