Split payment Emesso il decreto attuativo
Pubblicato il 30 giugno 2017
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E' pubblicato, sul sito del Dipartimento delle Finanze, il DM 27 giugno 2017: attua le nuove disposizioni in materia di split payment, ex articolo 1 del DL 50/2017, valide per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017 e che coinvolgono Pubbliche amministrazioni, società controllate dalle Pubbliche amministrazioni e società quotate che risultano incluse nell’indice FTSE MIB.
Il decreto, in via di pubblicazione in Gazzetta, modifica il pregresso DM del 23 gennaio 2015, indicando modalità e termini di versamento Iva da parte di Pa e società (di cui all’art. 17-ter commi 1 e 1-bis del DPR 633/72) soggette al citato meccanismo.
Per individuare le Pubbliche amministrazioni e le società coinvolte dai nuovi obblighi devono essere consultati gli appositi 5 elenchi pubblicati sul sito del dipartimento del Mef, aggiornati in modo tempestivo e progressivo. L’elenco definitivo, emanato con decreto entro il 15 novembre di ciascun anno, avrà effetti a partire dall’anno successivo. Per le società che ricadono tra le controllate soggette a split payment o se sono inserite nell’indice FTSE MIB in corso d’anno, entro il 30 settembre, la disciplina dello split payment sarà applicabile solo nell'ambito delle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Dopo il 30 settembre, invece, la disciplina è rinviata all’anno ancora successivo.
Versamento Iva
Il versamento dell’Iva con meccanismo split payment si deve effettuare con modello F24 entro il 16 del mese successivo alla sua esigibilità senza possibilità di compensazione.
Ma è prevista la possibilità per l’attività commerciale, in alternativa, che amministrazioni e società possano annotare contestualmente il debito e il credito e così effettuare il versamento solo sul differenziale delle vendite, determinato dalle vendite del soggetto interessato.
Se i soggetti interessati adottano il metodo storico nel calcolo dell’acconto devono considerare l’imposta relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017.
Subito uno slittamento dei termini del primo versamento, fissato:
- per le pubbliche amministrazioni al 16 novembre 2017 (per operazioni per cui l’Iva è divenuta esigibile tra 1° luglio e 31 ottobre 2017);
- per le società al 18 dicembre 2017 (stessa data per annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017).
L’imposta è esigibile al momento della ricezione delle fatture o al momento della registrazione
Resta quanto detto con il DM 23 gennaio 2015 relativamente alle seguenti regole:
- l’imposta relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con il meccanismo dello split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;
- le Pubbliche Amministrazioni e le società coinvolte possono optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento di ricezione della fattura.
Tuttavia, con il Dm 27 giugno 2017, è data anche la possibilità, per la Pa o la società acquirente, di anticipare l’esigibilità al momento di registrazione della fattura.
- eDotto.com - Edicola del 28 giugno 2017 - Split payment con elenco obbligati - G. Lupoi
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