Spetta al debitore l'onere di provare l'esclusione

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E' il debitore a dover dimostrare la sussistenza delle condizioni di non fallibilità di cui all'art. 15 della legge fallimentare non potendo questa, per contro, spettare ai creditori, privi della documentazione necessaria. Non può, infatti, porsi a carico di un soggetto la prova di un fatto a lui estraneo, tanto più se le risultanze di bilancio dimostrino la situazione debitoria alla data della sua chiusura senza la specificazione se si tratti di debiti effettivamente scaduti. E' quanto affermato dal Tribunale di Firenze, con una sentenza del 12 dicembre 2008, attraverso cui è stato dichiarato il fallimento di un imprenditore che era comparso dinanzi al Tribunale, per tramite del proprio legale, al solo scopo di sostenere che il creditore istante vantava un credito inferiore al limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato.

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