Spesometro, esonero per gli agricoltori nelle zone montane

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Spesometro, esonero per gli agricoltori nelle zone montane

Circa l'esonero, per i soggetti con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, dall'obbligo di trasmettere telematicamente alle Entrate i dati delle fatture emesse e delle fatture ricevute e registrate, di cui all'articolo 21 del Decreto n. 78 del 2010, l'Agenzia ha modo di chiarire che tali soggetti possono essere esonerati dall'adempimento se svolgono l'attività in terreni ubicati, in misura maggiore al 50%, nelle zone montane. Sono, pertanto, esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati, specifica l'Amministrazione, si deve fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola. In particolare, deve trattarsi di terreni:

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sopra il livello del mare (o rappresentati in particelle catastali che si trovano anche solo in parte a questa altitudine);
  • compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Nella risoluzione 105/E/2017 del 28 luglio passato, risiede il riferimento normativo che ha provveduto alla modifica dell'articolo 21 del Dl n. 78 del 2010: si tratta dell’articolo 4 (Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione), comma 1, del Dl n. 193 del 2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili).

Novità negli adempimenti comunicativi dei dati delle fatture emesse e ricevute

In esso si prevedono, in materia di Iva, a partire dal 1° gennaio 2017, alcuni nuovi adempimenti telematici a cadenza trimestrale, che sostituiscono i precedenti obblighi comunicativi. In particolare, la novità interessa, per l'appunto, la comunicazione obbligatoria di alcuni dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, delle relative note di variazione e della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.

Per i soggetti passivi d'imposta è, dunque, da osservare l'obbligo di trasmettere trimestralmente, in via telematica, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.

Sanzione pecuniaria in misura intera e ridotta

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati è fissata una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ogni trimestre. Tuttavia, è prevista la riduzione alla metà della sanzione, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Bonus per spese di adeguamento tecnologico

Con riferimento al nuovo obbligo comunicativo, è stato introdotto un credito d'imposta pari a 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 che sosterranno spese per l'adeguamento tecnologico. Il credito, in soluzione una tantum, è attribuito nell'anno successivo a quello di sostenimento dei costi sempreché, in detto anno, il soggetto che ha sostenuto la spesa non abbia realizzato un volume d'affari superiore a 50.000 euro.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Approfondimento 4 maggio 2017 - Invio trimestrale liquidazioni Iva – Moschella

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