Limite a spese solo su liti secondo equità
Pubblicato il 06 maggio 2016
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Escluse opposizioni a multe o cartelle
La disposizione contenuta nell’articolo 91, quarto comma, del Codice di procedura civile ai sensi della quale nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma (cause davanti al giudice di pace il cui valore non eccede euro 1.100), le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, si riferisce esclusivamente alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
Giudizi secondo diritto
La stessa non è applicabile nel giudizio che abbia ad oggetto un’opposizione a verbale di accertamento del Codice della strada, controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere del suo valore, è soggetta alle regole del giudizio secondo diritto.
Stesso discorso per quel che concerne i giudizi di opposizione a cartella di pagamento in cui il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della strada.
Ciò in quanto “nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo 113 c.p.c., comma 2” per come prescritto sia nell’articolo 23, comma 11, ultima parte della Legge n. 689/1981, ora abrogato, che sulla base della disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 150/2011, articolo 6, comma 12 (Dell’opposizione a ordinanza ingiunzione) e articolo 7, comma 10 (Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada).
Difatti, l’esclusione della detta limitazione per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del Codice stradale, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100 euro, trova giustificazione dal fatto che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8961 del 5 maggio 2016.
Nella medesima decisione è stato altresì evidenziato come la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appaia rispondere alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’articolo 82, comma 1, del Codice di procedura civile di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie.
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