Spese di rappresentanza

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La nuova Legge Finanziaria, all’articolo 1, comma 33, lettera p), prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nell’esercizio di competenza e non più per quote costanti. Ai fini della deducibilità, tali spese devono rispondere ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività internazionale dell’impresa.

Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 24 – Spese di rappresentanza – Studio Ghiglione – Ghio

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