Spese di lite competenza dell'ordinario, non del tributario

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In un contenzioso che ha interessato l’Ici, è emerso che sul recupero delle spese di lite derivanti da una sentenza di Commissione tributaria fosse titolato a decidere il giudice ordinario, poiché quelle spese non sono comprese nell'elenco delle controversie fiscali sulle quali la Commissione tributaria può emettere una pronuncia.

In estrema sintesi, è quanto stabilito dalla sentenza n. 29/6/12, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, che ha puntualizzato come solo le controversie sui tributi di ogni genere e specie comunque denominati - ex articolo 2, comma 1, primo periodo, del Dlgs n. 546 del 1992 - appartengano alla giurisdizione tributaria. Non vi rientrano le spese di giustizia, anche se decise in un precedente e diverso giudizio tributario. Conseguentemente non si possono impugnare il ruolo e la cartella, in quanto non contengono alcuno dei tributi indicati dal citato articolo 2.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Sul recupero delle spese decide il giudice ordinario – Coloca

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