Spese di giudizio. Più parti, stesso avvocato, liquidazione unica
Pubblicato il 27 novembre 2017
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In tema di liquidazione delle spese di giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.m. n. 55/2014 (salva la possibilità di aumento delle percentuali indicate nella prima disposizione), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale. La ratio della sopra citata normativa, difatti, è quella di far carico al soccombente, delle spese, nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza della spese superflue, desumibile dall’art. 92 comma 1 c.p.c..
E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 23729 del 10 ottobre 2017, nell'ambito di un giudizio di esecuzione immobiliare, respingendo il ricorso dei debitori esecutati e ponendo a loro carico, in quanto soccombenti, le spese processuali sostenute dai tre controricorrenti. Tuttavia i giudici Supremi, in considerazione del fatto che la linea difensiva da questi ultimi adottata fosse identica (stesso difensore), così come identici si configuravano i controricorsi, hanno ritenuto di procedere ad una liquidazione unitaria delle spese loro dovute, in ossequio alla facoltà di dimensionare la liquidazione delle spese legali all'attività effettivamente svolta.
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