Spese di consulenza per quotazione Pmi. Codice tributo per il credito d’imposta
Pubblicato il 22 maggio 2019
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Con l’istituzione del codice tributo per utilizzare il credito d’imposta, le Pmi possono attivarsi per fruire dell’agevolazione prevista per la quotazione in borsa.
Credito d’imposta per spese di consulenza relative alla quotazione di Pmi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 89, L. n. 205/2017, le Pmi che dal 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o della Spazio economico europeo, possono beneficiare di un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 500mila euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti, per l’ammissione alla quotazione, fino al 31 dicembre 2020.
La norma dispone che il credito d’imposta:
- è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Credito d’imposta per spese di consulenza relative alla quotazione di Pmi. Codice tributo
La risoluzione n. 52 del 21 maggio 2019 dell’agenzia delle Entrate ha fissato, per l’utilizzo in compensazione con modello F24, il seguente codice tributo:
- “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”.
Il codice va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va inserito, nel formato “AAAA”, l’anno di sostenimento delle spese di consulenza.
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