Spese compensate in caso di soccombenza reciproca e di novità o mutamenti giurisprudenziali

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Le nuove disposizioni del Decreto legge in materia civile, licenziato dal Governo il 29 agosto 2014, intervengono, tra le altre novità, anche a modificare il regime della compensazione delle spese nel giudizio civile.

In particolare, l'articolo 13 del provvedimento interviene sostituendo il secondo comma dell'articolo 92 del Codice di procedura civile con la seguente disposizione: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

La compensazione delle spese, ossia, potrà essere disposta dal giudice solo in ipotesi residuali espressamente contemplate, divenendo un'eccezione rispetto al principio generale del “chi perde paga”.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Compensazione spese al limite - Ciccia

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