Spese accessorie di compravendita

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Rientrano nelle “spese accessorie” della compravendita quelle necessarie alla conclusione del contratto.

Escluso il compenso per il compromesso

Non sono, invece, da ricomprendersi quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per le conclusione del contratto stesso.

E' il caso, ad esempio, delle spese inerenti alla predisposizione, da parte di un terzo, del preventivo testo del contratto preliminare.

Questi assunti sono stati evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8886 del 16 aprile 2014.
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