Spalma crediti bonus edilizi. Pronti i codici tributo per le opzioni di aprile
Pubblicato il 04 maggio 2023
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Dal 2 maggio 2023 è divenuta operativa la piattaforma cosiddetta dello spalma crediti, in attuazione del decreto “Aiuti-quater”, per le operazioni di cessione del credito o sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo 2023 relative al Superbonus 110%, Sisma-bonus e Bonus barriere architettoniche.
Nello specifico, l’articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022 prevede che i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti intermediari.
Scopo della misura è quello di agevolare la compensazione dei crediti per i soggetti che non hanno la capienza fiscale sufficiente ad utilizzarli in un arco di tempo breve, visto che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
La scelta dell’utilizzo del credito su un arco temporale più lungo per sbloccare i crediti incagliati deve essere fatta, come detto, con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Le modalità attuative della possibilità di utilizzare in 10 rate annuali i crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti sono state definite con il provvedimento n. 2023/132123 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Spalma crediti, comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Come farla?
Per poter usufruire della ripartizione lunga in 10 anni in luogo di quella ordinaria, il soggetto titolare dei crediti deve fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con la quale indicare:
- la tipologia di credito;
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.
NOTA BENE: La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata; se tale scelta non sia effettuata, l’utilizzo dei crediti proseguirà lungo il percorso originario dei quattro o cinque anni, a seconda delle ipotesi.
ATTENZIONE: La comunicazione va inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Piattaforma cessione crediti”.
Circa la tempistica, è stabilito che:
- dal 2 maggio 2023, la comunicazione deve essere fatta direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti;
- dal 3 luglio 2023, invece, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario tramite lo stesso servizio.
NOTA BENE: Ciascuna nuova rata annuale, risultante dalla citata ripartizione, può essere utilizzata esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e la quota non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso e non può essere ceduta ad altri soggetti o ulteriormente ripartita. A ribadirlo anche la "Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti" aggiornata al 2 maggio 2023.
Piattaforma cessione crediti, novità decreto Aiuti-quater
La revisione del manuale ha accompagnato anche l’aggiornamento della “Piattaforma cessione crediti”, che deve essere utilizzata dai titolari dei crediti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto o dai cessionari dei bonus, per trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla rateazione “lunga” e per effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.
Per accedere al servizio web, ci si deve, prima, autenticare e, poi, si deve seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e da qui selezionare la voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
La sezione, per adeguarsi alla nuova disciplina ha fatto spazio alla funzione inedita “Ulteriori rateazione”.
Questa nuova funzione “Ulteriori rateazione” serve per comunicare all’Agenzia di voler aderire alla chance offerta dal decreto “Aiuti-quater”.
NOTA BENE: Una volta esercitata la scelta della rateazione lunga, l’opzione è immediatamente efficace e irreversibile.
La Piattaforma è composta da cinque funzioni:
- Monitoraggio crediti
- Cessione crediti
- Accettazione crediti/sconti3
- Ulteriore rateazione
- Lista movimenti.
Nella Guida che accompagna l'aggiornamento, dopo una breve premessa, sono illustrate le varie funzioni della Piattaforma.
Spalma crediti, compensazione dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura. Codici tributo
Alla luce di quanto ricordato, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023 per istituire i codici tributo per l’utilizzo in compensazione (tramite modello F24) dei crediti, ceduti o fruiti come sconto, relativi ai seguenti bonus edilizi: Superbonus, interventi antisismici e eliminazione delle barriere architettoniche.
Nello specifico, con il nuovo documento di prassi, al fine di distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2023, sono stati istituiti nuovi codici tributo che vanno ad affiancarsi ai codici tributo “7708” e “7718” previsti dalla risoluzione n. 71/2022, che restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023.
Pertanto, per distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, le cui opzioni sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023, sono stati aggiunti i seguenti identificativi:
- “7709” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”.
Il citato provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023, al punto 2.3 dispone che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
Infine, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione effettuata, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
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