Sottrazione fraudolenta: reato anche con strumenti tracciabili

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Sottrazione fraudolenta: reato anche con strumenti tracciabili

E’ stata annullata la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva invalidato la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di un’imprenditrice, indagata in relazione a tre contestazioni provvisorie per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il Procuratore della Repubblica aveva promosso ricorso in sede di legittimità, censurando la pronuncia in esame per errata interpretazione della locuzione di “atti fraudolenti”.

Sulla base di questa non corretta lettura era stato ritenuto che non potessero qualificarsi come fraudolente le operazioni bancarie realizzate dall’indagata in quanto tracciabili e ricostruibili, ed era stata conseguentemente esclusa la sussistenza del reato contestato.

Altro rilievo sollevato dal Procuratore riguardava la parte della decisione impugnata in cui era stato concluso per il mancato superamento della soglia di punibilità.

Cassazione: condotte fraudolente da valutare unitariamente

Con sentenza n. 16686 del 3 maggio 2021, la Corte di cassazione ha giudicato fondati i motivi di impugnazione sollevati dal ricorrente.

In primo luogo, gli Ermellini hanno riconosciuto che la motivazione resa dai giudice di merito era viziata da un’intrinseca ed evidente contraddittorietà.

Secondo il Tribunale, in particolare, il meccanismo ideato e attuato dall’indagata – vale a dire la creazione a tempo di società evidentemente fittizie e tutte facenti capo alla medesima, l’indebitamento fiscale accumulato entro i tre anni e prima dell’inizio della possibile riscossione coattiva, lo svuotamento di tutti i conti e i depositi della società a partire da tale limite temporale, la cessazione di ogni attività societaria e la sparizione della ditta a suo nome, con sua sostituzione di altra società che replicava il meccanismo – era da considerare fraudolento nel suo complesso, ma, nonostante ciò, non poteva considerarsi illecito perché realizzato attraverso singoli atti ciascuno dei quali formalmente lecito.

Ciò posto, la nozione di “atti fraudolenti” accolta dal giudice del riesame non era in linea con la ricostruzione operata, in proposito, dalla giurisprudenza di legittimità.

Atto fraudolento, nozione travisata

E’ stata richiamata, così, la lettura resa in diverse pronunce di Cassazione, secondo le quali rientrano nella predetta nozione tutti quei comportamenti che, anche se formalmente leciti, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.

Per atto fraudolento, quindi, deve intendersi qualsiasi atto, caratterizzato da una componente di artificio, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà non corrispondete al vero, mettendo a repentaglio l’azione di recupero dei beni in tal modo sottrarli alle ragioni dell’Erario.

Per contro, il Tribunale aveva indebitamente ristretto e travisato la nozione di atto fraudolento, confondendola con quella di illiceità dell’atto e ponendo l’accento su una singola condotta (ossia lo svuotamento dei conti correnti sociali mediante bonifici tracciabili) che doveva, invece, essere valutata unitamente a tutte le altre.

Sottrazione fraudolenta: la soglia di punibilità non va verificata per ogni annualità

La decisione di merito, infine, è stata censurata nella parte in cui si affermava che la soglia di punibilità prevista per il delitto in esame andrebbe verificata per ogni annualità d’imposta.

La Corte di cassazione, sul punto, ha sottolineato come, a differenza di altri reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non prevede affatto che la soglia di rilevanza sia raggiunta per singole annualità e ciò in linea con la struttura e la ratio dell’incriminazione medesima.

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