Sostitutiva per il consolidato

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Nell’articolo si esamina il tema della sostitutiva del 6% nel consolidato fiscale che consente di eliminare l’obbligo di rideterminazione dei valori già dal periodo d’imposta 2007. Il Dm 18 marzo 2008 prevede l’imposta sostitutiva per le controllate (nel consolidato interno), la consolidante (nella tassazione mondiale), ed i soci singolarmente considerati per la percentuale di partecipazione posseduta nelle società trasparenti. Dunque, l’affrancamento delle differenze da consolidato fiscale è concesso ai contribuenti su cui ricadono gli effetti della rideterminazione. L’importo della sostitutiva si deve versare entro il 16 giugno 2008 con possibilità di differire l’assoggettamento anche ad anni successivi e gli effetti decorrono dall’inizio dell’esercizio 2007.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 43 – Imposta al 6% retroattiva – Felicioni

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