Sostituti con totalizzatore

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Si torna a parlare dell’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali sugli straordinari, alla quale è dedicata la circolare congiunta Entrate-Lavoro n. 49/2008. Il documento chiarisce, tra le altre cose, che la sostitutiva è applicata autonomamente nel caso il sostituto sia lo stesso che ha rilasciato il Cud relativo al 2007 ed il rapporto di lavoro ha interessato quest’anno per intero; altrimenti spetterà al lavoratore l’attestazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007. La comunicazione del lavoratore nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta nel corso del 2007 o nel 2008 deve riguardare l’importo del reddito di lavoro dipendente complessivamente percepito e deve essere effettuata anche se non fosse stato percepito alcun reddito di tale natura. Inoltre, il lavoratore dovrà comunicare al datore l’eventuale insussistenza del diritto all’agevolazione se il limite dei 30mila euro sia stato superato nel 2007 a causa di un altro rapporto di lavoro intrattenuto con un soggetto diverso dal sostituto che applica la sostitutiva. Si ricorda che all’agevolazione si può rinunciare (con dichiarazione scritta del lavoratore, ma anche per iniziativa del datore) nel caso la tassazione ordinaria, che consente di fruire di detrazioni per reddito di lavoro dipendente e carichi di famiglia, fosse più conveniente per il lavoratore.
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