Sostegno: l’abbandono non è reato

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Sostegno: l’abbandono non è reato

In assenza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto all'incolumità individuale del soggetto affidatogli, per cui non risponde del reato di abbandono di persone minori o incapaci, se tale soggetto viene trovato in stato di abbandono e di degrado assoluto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, accogliendo il ricorso di un soggetto, condannato ex art. 591 c.p. per aver, quale amministratore di sostegno, abbandonato per un fine settimana l’anziana signora affidatagli, omettendo di custodirla, finché la stessa non veniva soccorsa da vigili del fuoco e 118 e trovata in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e totalmente disidratata e disorientata.

Amministratore di sostegno gestisce interessi patrimoniali

La Suprema Corte ha precisato, in proposito, come all'amministratore di sostegno - pur avendo il dovere di relazionare periodicamente al giudice sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario – resti il compito fondamentale di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali. La “cura della persona” quale funzione indicata nell'art. 357 c.c. a proposito della tutela, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 c.c., ossia, tra le “norme applicabili all'amministrazione di sostegno”.

E non assume posizione di garanzia

Ciò significa che, in mancanza di specifiche previsioni nel decreto di nomina (che definisce in concreto i poteri e gli obblighi dell’amministratore in relazione alla specificità della situazione), l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia – quale requisito essenziale in capo a colui che commette il reato di cui all'art. 591 c.p.-  rispetto ai beni della vita ed alla incolumità individuale del soggetto incapace.

Pertanto nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 7974 depositata il 26 febbraio 2016 – in mancanza di qualsiasi richiamo al decreto del giudice tutelare, deve perciò escludersi la posizione di garanzia (dunque la responsabilità penale) in capo all'amministratore ricorrente rispetto alla signora, tra l’altro materialmente assistita dal figlio e da una badante. 

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