Sostegni-ter convertito, spazio alle novità

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Sostegni-ter convertito, spazio alle novità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 73 del 28 marzo 2022) della Legge di conversione del decreto cd. “Sostegni-ter” (D.L.n. 4/2022) viene dato il via libera definitivo ad importanti misure a sostegno delle imprese. In sede di conversione, in particolare, il legislatore ha introdotto diversi correttivi alla norma originaria, ma anche confermato alcune importanti disposizioni.

Nella disamina che segue si cercherà di fornire un quadro di sintesi delle principali novità. 

Misure di sostegno per le attività chiuse

Primo intervento, in ordine di lettura, interessato dalle modiche apportate in sede di conversione, è la norma concernente le misure a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati “chiusi” fino al 31 marzo 2022 (in luogo del precedente termine del 31 gennaio) per effetto dell’articolo 6, comma 2, del D.L. 221/2021, convertito con modifiche dalla Legge n.11 delle 18 febbraio 2022. L’intervento si articola in due disposizioni di particolari rilevo per i soggetti coinvolti.

In primo luogo, viene “rifinanziato” - con 20 milioni di euro per l'anno 2022 - il fondo destinato al sostegno delle attività economiche chiuse in seguito alle misure di cui all’art. 6, co. 2 del D.L. n. 221/2021 convertito.

Al comma 2, invece, si prevede - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, le cui attività sono state vietate o sospese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 convertito - la sospensione dei versamenti:

  • delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, DPR 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022 (il riferimento è al mese di dicembre 2021 per i soli contribuenti con periodicità mensile).

I suddetti versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il prossimo 16 ottobre 2022 (in luogo del 16 settembre 2022). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

Fondo per attività di commercio al dettaglio

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per contrastare l'emergenza Covid-19, viene confermata l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un  fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di specifici requisiti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. Beneficiari del nuovo contributo sono, in particolare, a norma dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2022 convertito, i soggetti che svolgono in via prevalente le attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99

Requisiti di accesso

Per poter beneficiare del contributo i suddetti soggetti devono soddisfare alcuni requisiti necessari. In primo luogo, le imprese devono:

  • presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • aver subito una riduzione del “fatturato” nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (al riguardo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021).

Alla data di presentazione della domanda le imprese devono, poi, essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività su elencate;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d, del Dlgs.231/2001).

Anche per il contributo in esame occorre far attenzione ai limiti degli aiuti di Stato. Infatti, detto contributo è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni.

Con comunicato stampa del 25/03/2022 la Commissione UE ha reso noto di aver approvato il regime di sostegno al settore del commercio al dettaglio. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022.

Aspetti operativi

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate sono tenute a presentare, esclusivamente in via telematica, una apposita istanza al Mise, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità che saranno definite da un provvedimento del Mise con il quale saranno fornite anche le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura in esame. Lo stesso provvedimento dovrà fornire le necessarie specificazioni in merito alle verifiche e ai controlli sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi in caso di:

  • revoca del beneficio disposta ai sensi dell'articolo 9 del DLgs.n.123/1998;
  • assenza di uno o più requisiti;
  • documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili.

In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del DPR n.602/1973 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Quantificazione del contributo

Successivamente alla presentazione delle istanze di accesso al contributo, nei modi e termini fissati dal suddetto provvedimento, le risorse del fondo sono “ripartite” tra gli aventi diritto, riconoscendo a ciascuna impresa un importo del contributo determinato applicando una percentuale pari alla “differenza” tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, ossia nelle seguenti misure:

Ricavi periodo imposta 2019

Percentuale da applicare

Fino a 400 mila euro

60%

Superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro

50%

Superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro (soglia massima di accesso al contributo a fondo perduto)

40%

Analogamente agli altri contributi a fondo perduto, l’ammontare di contributo spettante dovrà fare i conti con il tetto massimo di spesa. Infatti, qualora le risorse stanziate (200 milioni di euro) non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferite a tutte le istanze ammissibili, il Mise provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste. Conseguentemente non vi è certezza sull’ammontare del contributo che si percepirà all’atto della presentazione dell’istanza.

Tax credit rimanenze nel settore tessile e moda

Confermato il bonus per le imprese del settore del tessile, della moda e accessori. Con il comma 3 dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2022 convertito viene, infatti, ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al tax credit di cui all’articolo 48-bis del D.L. 34/2020. Trattasi del credito d’imposta – riconosciuto per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 - da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di “maturazione”, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Per effetto delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter”, quindi, il bonus sarà ora accessibile anche alle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco 2007: 

Ateco

Attività

47.51

Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Contestualmente, il limite massimo di spesa per il 2022 (anno in cui risulta compensabile il bonus maturato con riferimento al 2021) viene incrementato da 150 a 250 milioni di euro.

In assenza di specifica previsione, non mutano invece i beneficiari dell’incentivo con riferimento al 2020.

Imprese settore matrimoni

Il comma 2-bis dell’articolo 3 – inserito in sede di conversione  - impone all'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione di una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico per ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione (codice 96.09.05 -Organizzazione di feste e cerimonie ricomprende l'organizzazione di matrimoni, compleanni ecc..) di un elemento “ulteriore” al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nei predetti settori.

Vendite a domicilio

Il comma 4-bis dell’articolo 3 – inserito in sede di conversione  - impone all'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio (articolo 1 comma 1, lett. b), della L. n. 173/2005), ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, considerata la particolare situazione di emergenza del settore ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività.

Neutralità revoca rivalutazione

Con il comma 3-bis dell’articolo 3 – inserito in sede di conversione – si intende operare ai fini della neutralità civilistica in caso di revoca di una rivalutazione fiscale. In particolare, il comma 624 della Legge di bilancio 2022 consente di revocare, in tutto o in parte, una rivalutazione già effettuata per la quale si è provveduto al versamento delle imposte sostitutive; costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione in F24 dell’importo delle imposte sostitutive versate. Ora, per effetto delle modifiche, viene introdotto il comma “624-bis” nella legge di bilancio 2022 che consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione già effettuata (come dal citato comma 624), di rendere l'operazione “neutrale” dal punto di vista civilistico quale conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale. Più in dettaglio, si permette di “eliminare” dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 commi 1 e 2 del D.L. n. 104/2020 convertito). Nelle note al bilancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.

Tax credit unità abitative mobili

Con l’articolo 4-bis del D.L. 4/2022, inserito in sede di conversione, vengono ricompresi  tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta previsti per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere (di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021 convertito) anche le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Bonus imprese turistiche per canoni di locazione immobili

Grazie alle modifiche apportate, in sede di conversione, all’articolo 5 del D.L. n. 4/2022 convertito, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo di cui all’articolo 28 del D.L.34/2020, spettante per i mesi di gennaio - marzo 2022 alle imprese del settore turistico viene “esteso” anche alle imprese con codice ATECO 93.11.20 – “Gestione di piscine”. Per accedere al beneficio fiscale occorre aver subìto un calo di fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea. Occorrerà, quindi, attendere l’autorizzazione UE affinché le imprese del settore interessato possano accedere al tax credit. La novella norma ricorda, poi, che il bonus in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19» e successive modifiche.

Gli operatori economici presentano alle Entrate apposita autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti».

Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dal 1° gennaio 2022. Sarà un successivo provvedimento delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del “Sostegni-ter”, a definire modalità, termini e contenuto delle autodichiarazioni.

Sospensione ammortamento          

Con l’articolo 5-bis al D.L. 4/2022, inserito in sede di conversione, si interviene nuovamente in materia di sospensione degli ammortamenti di cui all’articolo 60, commi 7-bis e seguenti del D.L. 104/2020 convertito. Nello specifico, si estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, per i soggetti OIC adopter, di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Nell’ambito delle modifiche operate viene, altresì, eliminata la condizione che subordina l’estensione del beneficio al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

Bonus termale

Con l’articolo 6 del D.L. n.4/2022 convertito, stante il permanere della situazione di emergenza, si estende il periodo di validità del bonus termale. In particolare, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del D.L. 104/2020 convertito, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro il 30 giugno 2022 (in luogo del precedente 31 marzo 2022).

Disposizioni in materia di sport

Confermate le misure per il mondo dello sport previste dall’articolo 9 del D.L. n. 4/2022 convertito.

In primo luogo, il legislatore - al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive succedutesi nel tempo – ha “aperto” il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive, di cui all'articolo 81 del D.L. n.104/2020 anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine, è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

Ulteriore intervento ha riguardato l’incremento delle risorse (20 milioni per l’anno 2022) del fondo di cui all’articolo 10, co. 3 del D.L. 73/2021 destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro:

  • delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione,
  • delle spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19,
  • di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale,

in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Al comma 3 del suddetto articolo 9, poi, viene stabilito che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all'art. 1, comma 369, della L.205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota di tali risorse, fino al 30% della dotazione complessiva, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Sarà un apposito decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport ad individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Integrazioni  bonus investimento 4.0

Viene confermata la modifica apportata in materia di investimenti “4.0”. Con la nuova disposizione, infatti, si “integra” il contenuto del comma 1057-bis dell’art. 1 della L. 178/2020, introdotto dall’art. 1 comma 44 lettera b) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha definito le nuove misure dell’agevolazione per gli investimenti in beni materiali “4.0” dal 2023 al 2025.

Con il comma 1057-bis viene, infatti, stabilito che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello “Industria 4.0“ (ricompresi nell'allegato A alla L. 232/2016) a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

A tale disposizione si “aggiunge” il seguente periodo: “Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”.

In tal modo, il credito d’imposta è riconosciuto, solo in relazione a determinati investimenti, nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni ma fino al nuovo limite massimo di 50 milioni di euro. Gli investimenti agevolabili con il nuovo massimale sono quelli inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di “transizione ecologica”; sarà un apposito decreto del Mise ad individuare tali investimenti.

Alla luce di dette novità pare, quindi, che il credito d’imposta possa essere riconosciuto nella misura del 5%:

  • per gli investimenti in beni materiali “4.0”, per la quota superiore a 10 milioni e fino a di 20 milioni;
  • per gli “investimenti inclusi nel PNRR” con “obiettivi di transizione ecologica” per la quota superiore a 10 milioni e fino a 50 milioni di euro.

Il comma 2 dell’articolo 10 dispone, poi, che il maggior onere derivante da tale nuova disposizione è valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028. Sarà comunque compito del Ministero dell’Economia effettuare il monitoraggio delle fruizioni del nuovo bonus.

Bonus edilizi - regime transitorio

Con una norma inserita in sede di conversione viene prorogato al 29 aprile 2022 (in luogo del 7 aprile) il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. Si tratta, nello specifico, delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Dichiarazione precompilata

In sede di conversione è stato prorogato dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il termine – ex art. 1, comma 1, del D.Lgs.n.175/2014 - di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Nuova rimodulazione dei termini per la rottamazione ter ed il saldo e stralcio. In sede di conversione è stato previsto, infatti, un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare, il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

  • entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2021;
  • entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022.

Resta ferma l’applicazione del periodo cd. di “tolleranza” di 5 giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis del D.L. 116/2018 per effetto del quale l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.  Inoltre, viene stabilita l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge.

Imprese “energivore”

Con l’articolo 15 del D.L. n.4/2022 convertito viene confermata l’istituzione di un apposito credito d’imposta destinato alle imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un “incremento” superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d'imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto.

Regime degli aiuti di stato

Con l’articolo 27 il decreto “Sostegni-ter” convertito conferma l’incremento degli importi in materia di aiuti di stato. Si modificano, infatti, gli articoli 54 e 60-bis del D.L. n. 34/2020 e, pertanto:

  • le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, ai sensi della sezione 3.1 del cd. "Quadro temporaneo”, fino ad un importo complessivo non superiore ai 2,3 milioni di euro per impresa (in luogo del precedente 1,8 milioni di euro).
  • l'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro (in luogo di 1,8 milioni) per impresa.

Con la suddetta modifica si recepiscono, quindi, i nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del Temporary Framework, pubblicata dalla Commissione UE il 18 novembre 2021. Sempre in applicazione della modifica del Temporary Framework viene stabilito che gli aiuti non possono superare l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Limiti massimi di aiuti di Stato - sezione 3.1 “Quadro temporaneo”

 

vecchio limite

nuovo limite

Generalità imprese

1,8 milioni di euro

2,3 milioni di euro

Impresa operante nella produzione

primaria di prodotti agricoli

225.000 euro

290.000 euro

Impresa operante nel settore

della pesca e dell’acquacoltura

270.000 euro

345.000 euro

Infine, viene elevato a 12 milioni di euro (in luogo dei precedenti 10 milioni di euro) per impresa l'importo complessivo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del “quadro temporaneo”, cioè degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (1° marzo 2020- 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Limiti massimi di aiuti di Stato - sezione 3.2 “Quadro temporaneo”

 

vecchio limite

Nuovo limite

Qualsiasi impresa (aiuti per la copertura dei costi fissi)

10.000.000 euro

12.000.000 euro

Novellati, infine, il comma 7-bis dell’articolo 54 del D.L. 34/2020 ed il comma 5-bis dell’articolo 60-bis del D.L. 34/2020 i quali, con analoga disposizione, stabiliscono che gli aiuti ex Sez. 3.1 o 3.12 e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione ai fini della verifica del nuovo massimale. Alla luce delle suddette novità dovrà essere chiarito se i nuovi limiti previsti dalla norma operano autonomamente a decorrere dal 27/01/2022 fino al termine dello stato emergenza (in tal senso depone anche il DM 11/12/2021) oppure si tratta di limiti che sostituiscono “retroattivamente” quelli precedenti.

Bonus edilizi - asseverazioni false o omissioni

Con l’introduzione, in sede di conversione, dell’articolo 28-bis al D.L. 4/2022 sono state previste nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste per i bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.

Con il comma 2, lettera a) dell’articolo 28-bis (che riproduce il testo dell’articolo 2, comma 2 del D.L. 13/2022 inserendo il comma 13-bis.1 all’articolo 119 del D.L. 34/2020), sono previste nuove sanzioni per i professionisti incaricati dell’asseverazione in caso di applicazione della detrazione del 110%, in particolare:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, il rispetto dei requisiti richiesti e la congruità delle spese;
  • per gli interventi antisismici, l'efficacia degli stessi interventi nonché la congruità delle spese sostenute;
  • per alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

In particolare, la norma prevede che laddove il tecnico abilitato, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Ulteriore novità riguarda il massimale delle polizze assicurative che i suddetti tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Nello specifico, modificando il comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 convertito, viene stabilito che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi (viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro). In particolare, la norma stabilisce che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni/asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento di attestazione/asseverazione.

Crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

L’articolo 28-ter, inserito in sede di conversione (che riproduce il testo dell’articolo 3 del D.L. 13/2022), si informa in merito ai termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.

Preliminarmente si ricorda che gli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020 dispongono, rispettivamente, che la quota dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per specifici interventi edilizi, nonché per provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid-19, se non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso. La novità normativa, pertanto, è volta ad evitare che un credito risulti inutilizzabile a causa del decorso del tempo dovuto al sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. A tal fine, viene stabilito che i suddetti crediti d’imposta (artt. 121 e 122 del D.L. n. 34/2020), se sottoposti a sequestro dell’Autorità giudiziaria, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, potranno essere utilizzati entro i termini ordinari “aumentati” di un periodo pari alla durata del sequestro. Resta fermo il rispetto del limite annuale di utilizzo dei suddetti crediti. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni relative alla cessione o allo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate provvederà al monitoraggio degli utilizzi del bonus.

 

Quadro Normativo

LEGGE N.25 DEL 28/03/2022 DI CONV. DEL D.L. N. 4/2022

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