Sostegni Bis, operative le modifiche al Fondo di Garanzia PMI
Pubblicato il 28 maggio 2021
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La pubblicazione del decreto legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), sulla GU n. 123 del 25 maggio scorso, ha visto l’ufficializzazione anche di alcune modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla legge n. 662/1996.
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Si ricorda brevemente che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) ed è operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.
Novità del Sostegni bis all’operatività del Fondo di Garanzia PMI
La pubblicazione del Decreto legge n. 73/2021 ha reso immediatamente operative tre novità che riguardano il funzionamento del Fondo statale.
A darne conto è stata la circolare n. 4/2021 del 26 maggio del Mediocredito Centrale, che è il soggetto gestore di questa forma di agevolazione prevista dal Ministero dello sviluppo economico a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
Si legge nella circolare che, con l’entrata in vigore del Dl Sostegni, le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo sono le seguenti:
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le garanzie di cui all’art. 13 del decreto Liquidità (Dl n. 23/2020) non potranno essere più concesse alle imprese diverse dalle PMI. Pertanto, dal 26 maggio è possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo Pmi per finanziamenti per un importo fino a 30 mila euro e per una durata massima di 15 anni, in favore degli enti del terzo settore (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti). Da tale data, però, per le imprese “diverse dalle pmi” con un numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette Midcap), non possono essere più concesse garanzie su singole operazioni, anche se la richiesta è stata presentata prima del 26 maggio;
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tali tipologie di imprese restano comunque ammissibili all’intervento del Fondo nell’ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;
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per fare fronte alle conseguenze economiche negative legate alla pandemia, le misure di potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi, previste dal Dl n. 23/2020, sono state prorogate di 6 mesi: ossia dal 30 giugno al 31 dicembre 2021;
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in deroga alla vigente disciplina, dal 26 maggio, il Fondo potrà rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento.
Infine, Informa il Mediocredito Centrale che, con una successiva circolare, verranno fornite indicazioni circa l'effettiva entrata in vigore delle ulteriori modifiche introdotte dal decreto legge Sostegni-bis riguardanti il funzionamento del fondo, tenuto conto che la loro applicazione è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.
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