Fondo Garanzia PMI, approvate le nuove modalità operative

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Fondo Garanzia PMI, approvate le nuove modalità operative

Pubblicato il decreto Mise del 13 maggio 2021, che approva le nuove disposizioni e le modalità operative del Fondo di Garanzia, relative alle modalità d’intervento della Sezione speciale secondo quanto previsto dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia, in relazione all’emergenza Covid-19.

Il decreto ministeriale rimanda alla disciplina generale del Decreto Legge n. 18/2020 e, per quanto compatibile, alle Disposizioni operative del Fondo stesso, dando il via libera alle nuove disposizioni operative di carattere generale e alle nuove modalità operative della Sezione speciale, dedicata proprio alle misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese colpite dalla pandemia.

La sezione speciale, regolamentata dalle modalità operative, interviene senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario con la concessione di garanzie sussidiarie del 33% sulle operazioni finanziarie oggetto del Dl Cura Italia.

Riguardo alle modalità di intervento del Fondo, si legge che la garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari finali, con le seguenti modalità:

a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;

b) riassicurazione e contro garanzia, su richiesta dei soggetti garanti,anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

La riassicurazione e la contro garanzia possono essere richieste congiuntamente dai garanti sulla stessa operazione solo nel caso di garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta (anche attraverso acconto). Senza queste condizioni, i garanti possono richiedere solo la riassicurazione.

La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione o de minimis ed è cumulabile:

  • sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche, fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche;

  • in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, nei limitidelle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

Si ricorda, inoltre, che i soggetti richiedenti possono richiedere la garanzia esclusivamente attraverso il Portale FdG, previo accreditamento allo stesso secondo la procedura di cui alla Parte XI delle Disposizioni operative.

Secondo quanto previsto dalle nuove modalità operative, inoltre:

  • l'avvio della procedura di recupero va fatto entro 18 mesi dalla data del termine delle misure e la relativa comunicazione, da effettuarsi mediante apposita funzionalità presente sul portale Fdg, deve pervenire al gestore entro 6 mesi dal predetto avvio;

  • l'escussione a titolo definitivo deve pervenire entro 180 giorni dalla conclusione delle procedure di recupero o dall'accertata irrecuperabilità del credito;

  • devono essere obbligatoriamente allegati i documenti di cui al punto 10 Par. G delle suddette modalità operative.

In caso di esito istruttorio positivo, il Fondo di Garanzia Pmi riconoscerà un acconto pari al 50% del minor importo tra il massimo garantito e la perdita definitiva, stimata a carico del fondo dal soggetto richiedente.

Fondo Garanzia PMI. Nuova funzionalità del portale

Con nota dell’11 maggio scorso, il Fondo ha reso noto che è disponibile una nuova funzione del Portale Fdg, che consente ai soggetti richiedenti di presentare online la richiesta di attivazione della garanzia concessa sulla Sezione speciale di cui all’articolo 56 del DL 17/03/2020 n. 18 “CURA ITALIA”

Questa funzione è attivabile per le sole operazioni per le quali è stata comunicata mediante apposita funzionalità “comunicazione di avvio procedura di recupero” l’avvio delle procedure di recupero del credito.

Inoltre, è possibile comunque comunicare, prima dell’avvio, l’eventuale evento di rischio che si è manifestato. Tale comunicazione è meramente informativa e non pregiudica l’eventuale validità della garanzia.

All'interno della funzionalità «richiesta di attivazione della garanzia» è possibile scegliere tra le due alternative:

  • l'escussione della garanzia del fondo a titolo di acconto;

  • l'escussione della garanzia del fondo a titolo definitivo.

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