Sospeso il provvedimento che nega il riconoscimento del trasferimento della farmacia a favore del trust

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Con ordinanza n. 459 del 4 settembre 2013, il Tar di Brescia ha accolto l'istanza cautelare di sospensiva avanzata da alcuni ricorrenti contro il provvedimento con cui il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria locale aveva negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità di una farmacia a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un trustee fino al subentro dei suddetti eredi.

L'oggetto della controversia consisteva nella legittimità della corretta qualificazione, come strumento di trasferimento della titolarità della farmacia, del trust.

I giudici amministrativi, prendendo atto che la complessa questione dedotta meritasse un più approfondito esame nella fase della trattazione del merito, hanno ritenuto che, nelle more, “nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, l’interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque assicurato dalla professionalità e qualificazione dei componenti la società-trustee”.

Accogliendo, pertanto, la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, il Tar ha, altresì, fissato per la trattazione del merito della controversia, l'udienza pubblica del 25 giugno 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Per la farmacia al minore la gestione è in «trust» - Saporito, Immovili

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